Il tema della sussidiarietà, oggi, si ripropone con forza. Va, ripresa, in particolare, la questione della sussidiarietà c.d. orizzontale, ossia l’idea di una sostituzione “strutturale” di soggetti privati a soggetti amministrativi (statali, regionali o locali) in taluni settori nella cura di interessi generali.
Occorre chiarirsi sul significato utilizzato. La questione è dirimente: se ci si riferisce alla sussidiarietà in maniera generica si sconta l’inevitabile molteplicità di significati che ne derivano. Questo principio arriva da tre filoni diversi – la dottrina sociale della Chiesa; il pensiero liberale; l’elaborazione in materia di federalismo – sorretti da tradizioni eterogenee che pongono alla base del principio valori diversi e non pienamente sovrapponibili. Parlare di sussidiarietà implica un grado di flessibilità tale da poter essere interpretato in maniera differente. Per ovviare a ciò occorre interpretare il principio alla luce del contesto normativo in cui esso è collocato.
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(l’immagine è tratta da: www.cittadarte.emilia-romagna.it)